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Signoria e feudalità

Il diritto

Insignito del potere regio nel 1130, il re Ruggero II si impegna nell’organizzazione della società feodale al servizio del potere centrale. Questa volontà del potere regio di ristaurare l’autorità pubblica opponendosi all’impossessamento da parte di privati dei poteri di comando non è peculiare del regno normanno di Sicilia. Ma viene chiaramente espressa in un corpus esemplare della politica della dinastia degli Altavilla : le Assise di Ariano, dal nome dell’assemblea tenutasi ad Ariano Irpino (Campania) nel 1140, durante la quale i grandi feudatari vedono promulgate le norme cui adeguarsi. Il testo conservatosi costituisce la parte maggiore del diritto normanno in Italia del Sud.

Il re ha sentito i giuristi della corte e ha tenuto conto anche delle costituzioni comparabili emanate in altri stati, in particolare in quello anglo-normanno. Intende innanzitutto imporre un’organizzazione giudiziaria e regolare le finanze regie. Contrariamente all’uso feodale vigente, il re non convoca i grandi baroni e i vescovi per chiedere consiglio, bensì per imporre le proprie decisioni, dietro giuramento. Egli si fonda sul tronco del diritto romano e sulle tradizioni giuridiche sopravvissute negli ex Stati longobardi e bizantini ormai sotto il suo potere. Vengono ricusati l’appropriazione privatistica del diritto penale, caratteristica dell’ »anarchia feodale », la vendetta privata, i procedimenti di compenso pecuniario dei danni causati generati dalle tradizioni dei popoli germanici, la discriminazione delle leggi a seconda dell’origine etnica : tali misure sono sostituite da un’organizzazione giudiziaria e finanziaria in circoscrizioni territoriali gerarchizzate sotto l’autorità regia. In quel modo il giudice e la legge sono imposti a tutti quanti in nome del re. I grandi feudatari titolari di parte dell’autorità pubblica devono riconoscere di averla ricevuta dal re come dai funzionari, all’opposto del sistema feodale, per cui non hanno il diritto di mantenerla nel proprio patrimonio né di tramandarla per eredità. Il giuramento di fedeltà vassallitico non può venire prosciolto senza che il feudatario venga dichiarato colpevole del delitto di lesa maestà. Qualsiasi oltraggio all’ordine pubblico è considerato offesa alla maestà.

Da una famiglia di mercenari, mero prodotto della società feodale, il re normanno Ruggero II vuole ristabilire le basi concrete di un diritto pubblico. All’opposto delle usanze feodali, egli fonda una monarchia di diritto divino dal carattere assolutistico e sacralizzante. Il suo successo dipenderà in seguito dal rapporto di forza tra potere centrale e grandi feudatari. Fin dal 1142 Ruggero II aggiunge alle Assise di Ariano l’inventario dei feudi e dei loro rispettivi doveri dovuti al re : il Catalogus Baronum.

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